Ida Trofa | Il condono edilizio per “silenzio-assenso” non opera in mancanza di autorizzazione paesaggistica e non c’è terremoto che tenga. La Soprintendenza di Napoli mette i puntini sulle “i” di condoni e rivendica il suo status e il ruolo di decisore sull’annosa questione delle tre leggi. Una questione che da decenni tiene avvinta e marchia a fuoco l’isola d’Ischia.
Dal generale del territorio italiano con la sentenza a tema del Consiglio di Stato, al particolare dello scoglio ischitano, la sostanza non cambia. Neppure se ha i contorni diroccati del Cratere segnato dal sisma del 2017. Per i solerti burocrati del plebiscito il nodo è uno: il loro parere. Anzi, nel merito, la Soprintendenza fa di più: prova a dare lezioni di buona amministrazione e detta i tempi dell’agenda istituzionale casamicciolese sul tema sismico.
Così, parafrasando un vecchio adagio napoletano : “Hai voglia ‘e mettere rum… la Soprintendenza specie sul caso Ischia, non diventa mai babbà!”.
Le interconnessioni, troppo spesso, diventano complicate in un ingranaggio a vuoto. Al punto che servirebbe davvero un “miracolo” per rimetterlo in moto e per modificare la deriva di un certo andazzo tutto nostrano. Servirebbe cambiare le leggi.
Un “parere” non può essere discrezionale. Non possiamo più permetterci di rincorrere gli umori di chi scambia la propria funzione, il ruolo, per la pratica in una bottega privata: servono tempi certi. La questione del silenzio assenso, concesso a secondo dagli umori e delle posizioni uterini del singolo individuo, francamente, non è più tollerabile. Men che meno ad Ischia. Non è più accettabile subire il meccanismo dei “pareri” resi secondo la logica del fatto personale.
Al netto dai metodi soliti dei traffichini del settore, la sterile solerzia e la vuota intransigenza dell’ente di Piazza del Plebiscito fanno sì che, tra le pieghe di questo sistema, finisca sempre per farsi male il “giusto” per il “peccatore”.
Dovevano essere 7 mesi ed invece sono 5 anni di chiacchiere e carteggi con un ente inutile e pericoloso: la Soprintendenza.
In questo caso è il terremoto di Casamicciola Terme. Usato ed abusato, ora è divenuto anche terremoto di scontro sui pareri e sulle competenze. Dovevano servire 7 mesi per vagliare tutte le istanze di condono terremotate. Lo dice la legge Genova. Sono passati cinque anni e siamo ancora al “chi sono io e chi sei tu” tra Enti.
E’ un dato di fatto, una triste verità, come la Soprintendenza, troppo spesso, rappresenti più un male che un bene per la nostra isola, facendo il gioco dei soliti noti, i maghi del cerchio magico. Questo da anni, ormai.
Poi, con l’avvento dell’era “54“ (Teresa Elena Cinquantaquattro), volendo tralasciare la ebrezze dei predecessori, le sorti dell’isola hanno preso declivi sempre più complicati. Ove mai questo fosse stato possibile. Nessuna novità, nessun cambio di rotta, sebbene il sisma e le norme che vi sono succedute, almeno per il piccolo Cratere di Ischia, avessero dettato tempistiche ed accordi diversi. A pagare il mancato rispetto di questi termini è solo il territorio.
In attesa dei super poteri “piddini” di Legnini
I ritardi e le impuntature pesano sulla ricostruzione collettiva ed avvantaggiano i furbi delle macerie. Specie quelli che, dal comodo delle stanze dei bottoni, creano il problema per risolverlo motu proprio.
E’ così che la Soprintendenza gestisce e radica il suo potere di struttura inutile e strumentale. I danni causati da quest’ultima sono innumerevoli e gravi. Ma nessuno dei nostri rappresentanti istituzionali ha il coraggio di dirlo, persuasi che sia più comodo e conveniente percorrere le vie traverse degli accordi trasversali e sotto banco: caso per caso, pratica per pratica.
Ora anche la famigerata questione del silenzio assenso, una storia d’Italia, diventa la storia della Ricostruzione di Ischia: impantanata su un parere. In attesa che l’acclamato Giovanni Legnini mostri tutte queste sue doti e questi decantati muscoli e i super poteri (virtù ipoteticamente derivategli dal suo peso specifico piddino e non da Santa Restituta) ci godiamo l’ennesimo stallo.
In attesa che qualcuno, uno a caso, il commissario Legnini, riesca a spuntarla lì dove i sindaci fanno testa e muro da anni. Ovvero aspettiamo e speriamo ancora che l’uomo del PD riesca a velocizzare le manovre napoletane dei beni ambientali sulle pratiche terremotate, sfatando così il mito dei burocrati de’ noantri.
L’importante pronuncia del Consiglio di Stato su un tema di ampio riscontro nella casistica quotidiana, l’operatività del silenzio assenso nel condono edilizio.
La sentenza Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4975 ha chiaramente affermato che, in presenza di area tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), non può formarsi l’atto tacito di assenso al conseguimento della concessione in sanatoria previsto dall’art. 35, comma 18°, della legge n. 47/1985 e s.m.i. qualora non sia stata preventivamente conseguita l’autorizzazione paesaggistica.
Infatti, “in una zona interessata da vincolo paesaggistico, qual è quella per cui è causa tanto che di ciò si dà atto nelle stesse domande di condono, ‘la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall’art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell’esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell’intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa’ (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4204)”.
Limite decisamente rilevante per la deleteria disciplina del c.d. condono edilizio che è di fatto la pregiudiziale del sisma di Ischia e molto altro, su cui si fonda ogni assunto dell’ultima uscita di Palazzo Reale.
Silenzio Assenso? No! A Ischia decide la Soprintendenza
Noi de “Il Dispari” vi proponiamo il documento integrale dei funzionari napoletani che stanno tenendo in ostaggio la comunità e gli attori principali di questo disastro chiamato “Ricostruzione di Ischia”.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti rivolgendosi alle autorità del comune di Casamicciola Terme, al sindaco Giovan Battista Castagna, al Responsabile
dell’Attività di Tutela Paesaggistica Ing. Carmine Crispino chiarisce la sua posizione irrevocabile (sic!) sul condono edilizio legge n. 47/1985 — 724/94 – 326/2003 Titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Soprattutto fa sua seguendo pedissequamente i dettami della Sentenza del Consiglio di Stato sez. II, 30 giugno 2021, n. 4975.
Ecco quanto rilevato dagli zelanti esperti partenopei nella nota a firma congiunta del Funzionario di zona Arch. Marco de Napoli, Funzionario dell’Ufficio Giuridico
Dott.ssa Anna Lisa Manganelli e soprattutto del Soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro: “Per quanto concerne la disciplina vigente in materia di sanatoria rilasciata su silenzio-assenso per le istanze di condono edilizio legge n. 47/1985 — 724/94 -— 326/2003, questa Soprintendenza ritiene opportuno chiarire quanto segue:
Si premette che le istanze di condono edilizio su immobili gravati da vincolo paesaggistico (parte IIIdel D.Lgs. 42/2004) devono ottenere il rilascio del parere favorevole dell’Ente preposto alla tutela e che l’adozione dell’istituto del silenzio assenso, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs n. 42/2004 relativamente alle pratiche di condono edilizio, sulla base della recente sentenza del Consiglio di Stato è da ritenersi precluso (Sentenza del Consiglio di Stato sez. II, 30giugno 2021, n. 4975)- scrivono dal caldo degli uffici di stato discettando sul martoriato patrimonio immobiliare casamicciolese.
In particolare, la citata sentenza chiarisce che, in zona interessata da vincolo paesaggistico, “la divisata formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall’art. 35 comma 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell’esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell’intervento alla disciplina paesaggistica la formazione del silenzio-assenso è preclusa”.
Per i nostri esperti in bene arti e paesaggio non c’è verso di derogare dall’assunto secondo cui “La formazione del silenzio assenso è, secondo quanto previsto dalla sentenza citata, preclusa non solo dall’eventuale incompletezza della documentazione allegata alle domande di condono, ma dalla mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio, stante quanto ribadito dal comma 27 dell’art. 32 della Legge n. 326 del 2003 (cd. terzo condono) ove recita: “ fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – norme che appunto si riferiscono alle opere costruite su aree sottoposte a vincolo – il rilascio del titolo abilitativo edilizio per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato Al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.
Alla luce di quanto sopra, proprio in dipendenza dei surriferiti elementi testuali, l’ufficio napoletano ha condiviso e si è uniformato agli stessi, considerato che il semplice decorso del termine (180 giorni) disposto dalle leggi sul condono (L.47/85.L. 724/94 e L. 326/2003), necessario per provvedere al rilascio del parere favorevole da parte della Soprintendenza, non è elemento sufficiente affinché si possa considerare l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciato dal Comune, in quanto lo stesso titolo è, come più volte ribadito, subordinato al parere favorevole dell’Ente preposto alla Tutela che, qualora non venga formulato, si configura come silenzio-rifiuto.
“Pertanto – si legge ancora agli atti – l’autorizzazione paesaggistica, relativa alle istanze di condono edilizio L. 47/85. L. 724/94 e L. 326/2003 rilasciata ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, priva del parere espresso da questa Soprintendenza, configura una fattispecie annullabile in quanto manchevole di un elemento essenziale previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del territorio”.
Alla luce di quanto premesso e considerato, Cinquantaquattro & Co danno persino lezioni di buona amministrazione ed invitano il Comune di Casamicciola Terme “nello spirito di collaborazione più volte esplicitato, ad uniformarsi al dettame di legge citato, tenuto conto che l’adozione di un comportamento univoco consente di esercitare l’attività amministrativa garantendo i principi dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione”.
Altro che “Lex posterior generalis non derogat priori speciali”.