lunedì, Gennaio 20, 2025

Silenzio rifiuto illegittimo, il Tar punisce il Comune di Procida

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Il collegio ha accolto il ricorso di un cittadino difeso dall’avv. Bruno Molinaro. Il parere negativo della Soprintendenza era giunto oltre il termine stabilito dalla normativa. Dunque ora l’Ente dovrà comunque adottare un provvedimento autonomo dopo aver valutato il caso. Già nominato il commissario ad acta

Il Comune di Procida non ha dato corso alla istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica presentata da un cittadino, pur essendo stato trasmesso in ritardo il parere negativo della Soprintendenza. E il Tar ha punito l’inerzia dell’Ente, che non si è nemmeno costituito in giudizio. Obbligandolo ad emettere comunque un provvedimento, non potendo più tenere conto del parere della Soprintendenza e non essendo legittimo in questo caso il “semplice” silenzio rifiuto.

Il cittadino, difeso dall’avv. Bruno Molinaro, è ricorso al Tribunale amministrativo regionale «per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., sulla “istanza sollecito”, presentata al comune di Procida in data 30 aprile 2024, volta alla positiva definizione del procedimento avviato con nota del 22 novembre 2022 mediante rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi per gli effetti dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04».

Ancora una volta stigmatizzata l’inerzia degli uffici comunali

La sentenza della Sesta Sezione ricostruisce la cronologia dei fatti come riportata nel ricorso: «In data 5 dicembre 2023, il Comune di Procida ha richiesto alla Soprintendenza il parere di sua competenza. Seguiva da parte della Soprintendenza una richiesta di integrazione in data 8 febbraio 2024; un preavviso di diniego in data 18 giugno 2024; il parere negativo in data 12 luglio 2024. Nelle more, sul presupposto del decorso infruttuoso in capo alla Soprintendenza del termine per provvedere e dunque della inefficacia del parere tardivo, il ricorrente con istanza del 30 aprile 2024 aveva comunque richiesto al Comune di Procida il rilascio della autorizzazione paesaggistica, istanza reiterata in data 1 luglio 2024».

Il Comune come detto è rimasto inerte. Nel ricorso si deduce «la illegittimità del silenzio della amministrazione per violazione degli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 e della disciplina recata nell’art. 146 del d. lgs. 42 del 2004 che scolpisce le regole procedimentali ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica. Chiede, dunque, che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato da Comune di Procida e che quest’ultimo sia condannato ad emanare a favore del ricorrente l’autorizzazione paesaggistica, dovendosi considerare che, ai sensi dell’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, deve intendersi acquisito il parere favorevole della Soprintendenza». Perché appunto quello sfavorevole è giunto oltre i termini.

LA NORMA DA APPLICARE

Il ricorso è stato ritenuto fondato dal collegio presieduto da Santino Scudeller, sia pure non dando per scontato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. E la sentenza spiega come «nel caso in esame non trovi applicazione la regola procedimentale di cui all’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 ma quella dell’art. 146, commi 8 e 9, del d. lgs. 42 del 2004. La disciplina “ordinaria” che regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al richiamato art. 146 presenta, infatti, profili di specialità che non consentono di ricondurre tale procedimento all’interno del perimetro applicativo del silenzio assenso tra amministrazioni».
Richiamando le pronunce del Consiglio di Stato «che hanno ritenuto applicabile il silenzio-assenso ex art. 17-bis cit. al parere della Soprintendenza, ma con riguardo alla diversa fattispecie del parere paesaggistico da rendere nell’ambito della conferenza dei servizi».
E si arriva al nocciolo della questione: «Nel caso di specie, il parere del Soprintendente è stato reso tardivamente e, dunque, si è in presenza della fattispecie regolata dall’art. 146, comma 9 del d. lgs 42 del 2004 il quale dispone che: “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
Si è in presenza, dunque, di una ipotesi di silenzio devolutivo con conseguente potere- dovere in capo all’amministrazione comunale, autorità preposta alla tutela del vincolo, di esprimersi sulla compatibilità dell’intervento edilizio oggetto di istanza da parte del ricorrente».

PARERE SENZA VALORE VINCOLANTE

Il diniego della Soprintendenza come detto è “superato” dal ritardo con cui è stato espresso: «Quanto alla rilevanza del parere tardivo di segno negativo reso dalla Soprintendenza, secondo i consolidati orientamenti, esso ha perso il proprio valore vincolante e dovrà essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione comunale.
Spetta dunque al Comune di Procida ogni valutazione sul contenuto del provvedimento da adottare, che risulti conforme alla legge».

L’Ente dovrà decidere autonomamente, anche nel caso voglia negare l’autorizzazione paesaggistica. La sentenza è chiara: «Il Comune di Procida, alla luce di quanto detto, dovrà adottare un provvedimento espresso, qualunque ne sia il segno, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica proposta dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza o dalla comunicazione in via amministrativa se antecedente».
In caso di ulteriore inerzia, «e fatta salva ogni valutazione sulla responsabilità del competente funzionario del Comune di Procida che non si adoperi tempestivamente per dare esecuzione alla presente sentenza», il Tar ha già nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio – Pianificazione territoriale Pianificazione paesaggistica della Regione Campania o funzionario delegato.

Il Commissario ad acta, «su istanza della parte ricorrente, si insedierà allo scadere del termine fissato per l’esecuzione della sentenza da parte del Comune di Procida e provvederà nei successivi trenta giorni».
Al Comune di Procida viene dunque ordinato di adottare un provvedimento espresso sulla istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dal ricorrente. Ulteriore conseguenza, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in oltre 1.500 euro. Ma a “pesare” è soprattutto quell’“avvertimento” sulla responsabilità del funzionario comunale che dovesse tardare a dare esecuzione alla sentenza…

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