martedì, Dicembre 24, 2024

Spiagge vietate ai cani, PAS Pronatura scrive a Del Deo

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Forio. L’ordinanza del 2020 va resa meno restrittiva

Si avvicina l’estate e torna d’attualità l’esigenza di disciplinare la presenza dei cani sulle spiagge, per motivi di sicurezza. Una ordinanza che regolamenta l’accesso degli amici a quattro zampe sugli arenili è stata già adottata dal Comune d’Ischia. E dunque in proposito la P.A.S. PRONATURA PAN ASSOVERDI SALVANATURA è intervenuta per proporre l’adozione di un analogo provvedimento al Comune di Forio. Che peraltro l’aveva già adottata due anni fa, ma che necessita di una serie di “correttivi”, come specificato nella nota indirizzata al sindaco Del Deo a firma del presidente Gennaro Romano e del vice presidente Giovan Giuseppe Esposito.

Nella nota si legge: «Facendo seguito agli incontri ufficiosi (30 marzo u.s. e segg.) sul tema in oggetto, tra il vicepresidente della scrivente organizzazione (G.G. Esposito) e componenti del Comando VV.UU. Com. Forio (sig. Rullo) si allega, a titolo collaborativo, lo schema in epigrafe (i riferimenti al Com. Ischia andranno ovviamente eliminati).

Con l’occasione, si rammenta che il nuovo provvedimento, se adottato – previo parere del Segretario Comunale – dovrà essere concertato con l’arch. Giampiero Lamonica, in quanto il funzionario – due anni fa – risulterebbe già esser intervenuto sulla materia (art. 4 Ordin. Dirig. 28 luglio 2020 n. 104).

Per dovere di chiarezza, l’Uff. Legale della sottoscritta associazione – sulla scorta di quanto deciso dai Giudici Amministrativi – ritiene che, afferendo, l’atto in epigrafe, ad aspetti sanitari ed alla prevenzione dei rischi per i cittadini (le morsicature dei cani) non appartenga alla competenza del funzionario al ramo, bensì del Sindaco: “Anche dopo le Leggi Bassanini, i provvedimenti concernenti la tutela della sicurezza urbana, le misure di polizia veterinaria (es. benessere animale, iscrizione obbligatoria all’anagrafe canina, fase estrale degli esemplari femmina, uso del guinzaglio nei luoghi pubblici – cfr. art. 32, c. 3, L. 833/1978; art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979) ovvero questioni igienico-sanitarie in genere (es. prevenzione antirabbica, collari anti-pulci, eventuale rilascio di deiezioni canine sugli arenili) competono al Sindaco”.

Ricorda, infine, che varie sentenze dei TAR di tutta Italia ritengono “illegittimo” l’integrale divieto di accesso dei cani sulle spiagge. Ovvero se reso “troppo gravoso”, come sembrerebbe desumersi dalla predetta Ord. Dirig. 104/20. Essa – peraltro – non farebbe alcuna distinzione tra i giorni di maggior affollamento dei bagnanti sugli arenili (weekends) e tra i cani di piccola taglia e gli esemplari “potenzialmente pericolosi” (dobermann, rottweiler, alano, pitbull, dogo argentino, mastino napoletano, fila brasileiro, american bulldog. pinsher, mastiff, ecc.)».

L’ordinanza del 2020 in sostanza va rivista introducendo le dovute distinzioni per contemperare le esigenze di sicurezza dei bagnanti e quelle dei padroni e dei loro cani.

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