lunedì, Dicembre 23, 2024

Tari a Barano, scontro infinito tra operatore balneare e Comune

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Recependo in parte l’impugnazione, è stata cassata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con rinvio ad altro collegio. In particolare, i giudici di legittimità nell’ordinanza hanno rilevato che gli uffici comunali hanno sbagliato nella determinazione delle superfici tassabili

La Tari 2018 è stata oggetto di contenzioso tra il contribuente Ernesto Mattera, operatore balneare, e il Comune di Barano. Una querelle che non si chiude nemmeno in Cassazione e peraltro nel corso degli anni tra le parti si erano già registrati “scontri” sempre sulla tassa rifiuti. Il contribuente, difeso dall’avv. Carmine Bernardo, ha impugnato la sentenza resa nel 2020 dalla Commissione Tributaria Regionale e il Comune, rappresentato dall’avv. Giuseppe Di Meglio, si è costituito in giudizio per incassare.

I giudici tributari di secondo grado avevano rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado, che a sua volta aveva respinto il ricorso contro l’avviso di pagamento per acconto Tari 2018. La Quinta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondato il secondo motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata, che è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

PIU’ SENTENZE RESE TRA LE PARTI

Il primo motivo, in ordine alla “efficacia” dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, è stato ritenuto infondato. Scrivono i giudici di legittimità: «Occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente».

Inoltre il collegio evidenzia che «le sentenze richiamate nel ricorso introduttivo non possono rilevare nell’ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile (che può essere diverso, nei suoi spazi di utilizzabilità, per ogni stagione). Il contribuente, peraltro, si è limitato a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto annualità precedenti con identico atto impugnato, senza tuttavia chiarire quali sarebbero gli elementi comuni, dato questo che rende la censura inammissibile, anche, per difetto di specificità ed autosufficienza».

LE MISURAZIONI DELLE SUPERFICI

Discorso diverso per il secondo motivo, attinente alle superfici da tassare. Una questione più volte affrontata dalla Cassazione, che in questo caso ribadisce che «la determinazione della superficie tassabile non tiene conto di quanto espressamente previsto nel Regolamento del Comune (art. 10, terzo comma, Regolamento, pure riportato per l’autosufficienza del ricorso da parte del contribuente)». Entrando nel dettaglio, «per il detto Regolamento la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili, ove inferiore a quella risultante dall’atto di concessione, è quella risultante dalla media delle misurazioni (tre annuali: il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto) che il Comune effettuerà in contraddittorio con il contribuente.

La sentenza impugnata, sul punto, si è limitata a richiamare il regolamento e ad addossare al contribuente un onere di corretta determinazione delle superfici tassabili». Ma c’è di più. Infatti nell’ordinanza si rileva: «Inoltre, la modifica del regolamento ad opera della delibera del Consiglio Comunale dell’8 marzo 2017 non poteva trovare applicazione prima della scadenza dei termini sopra visti per la determinazione delle superfici (appunto il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto del 2018). Invece, l’avviso di pagamento impugnato è stato notificato al contribuente il 10 maggio 2018, prima delle date previste per le misurazioni in contraddittorio».

NESSUNO SCONTO PER ATTIVITA’ STAGIONALE

E’ stata ritenuta invece infondata la parte di doglianza «connessa alla durata del periodo di tassazione, se annuale o limitato stagionalmente alle denunce, di inizio e cessazione dell’attività, presentate dal contribuente per la sua attività». In sostanza, trattandosi di stabilimento balneare, si invocava uno “sconto” legato alla stagionalità. Sul punto però i giudici spiegano: «Il contribuente beneficiava di una riduzione del 30%, come rappresentato dal Comune controricorrente per il tipo di attività e, conseguentemente, non poteva beneficiare di altre deduzioni sulla durata dell’attività (mesi di apertura), per il divieto previsto dal regolamento del Comune di Barano d’Ischia, come puntualmente argomentato nella sentenza impugnata». E qui si richiama una precedente sentenza del 2019 relativa ad altro contenzioso tra il medesimo contribuente e l’Ente baranese.

Il collegio conferma la propria giurisprudenza in base alla quale «con la licenza annuale di esercizio, l’imposta deve pagarsi per l’intero anno». Le sentenze richiamate specificano: «In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, contempla dei temperamenti all’imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lettera b) del comma terzo di tale disposizione, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile;

l’esclusione della tassabilità, invece, è prevista solo nel caso di aree scoperte accessorie o pertinenziali ad abitazioni e per i locali e le aree che, per loro natura, o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, e le relative circostanze debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella di variazione e suscettibili di essere rilevate direttamente o a mezzo di idonea documentazione. Ne consegue che la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste». Come detto, ora la Commissione Tributaria Regionale dovrà nuovamente pronunciarsi relativamente al motivo accolto.

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