Terremoto ischitano, c’è l’emendamento del PD che prova a dare dignità ad un territorio che il governo aveva dimenticato nella sua folle corse elettorale in vista del voto umbro con la pubblicazione del decreto legge del 24 ottobre 2019, n.123. Quello “recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.
Il testo, presentato dagli onorevoli Topo, De Luca e Siani, su pressione e suggerimento dell’eurodeputato Giosi Ferrandino prevede diverse, importanti, novità. Ne avevamo già parlato e il testo proposto dagli onorevoli campani arriva in aula e in commissione con la spinta, forte, sia del ministro Guerini sia dell’Onorevole Alessia Morani.
La modifica del famoso articolo 25, la sterilizzazione della problematica “condono” che viene affrontata come “Regolamento Urbanistico” ed è limitata, giustamente, ai soli edifici danneggiati dal sisma, l’istituzionalizzazione di un “Ufficio speciale e Piano di ricostruzione” e un comma che guarda direttamente chi, fino ad oggi, ha pagato più di tutti le conseguenze del terremoto: ovvero le “imprese che abbiano totalmente sospeso l’attività in conseguenza del sisma.”
Un testo che sembra calato sulla realtà del cratere più piccolo d’Italia e che, senza sforzi, si presenta efficace a dare risposte ad un problema che, senza una norma adatta, si va ingrandendo sempre di più.
La relazione illustrativa all’emendamento, che sarà discusso durante i lavori di conversione del decreto legge tarato sul terremoto del Centro Italia, contiene una bocciatura, sonora, al lavoro contenuto nel famoso decreto Genova e lo fa in maniera chiara: “Dette norme presentano evidenti lacune, in primo luogo con riferimento al decisivo tema della ricostruzione”.
Le “proposte emendative” al decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici sono divise in tre grandi aree: il “piano di ricostruzione”, il “regolamento urbanistico” e la “Cessazione Attività”
Il testo che l’aula di Montecitorio è chiamata ad approvare, però, in particolare, porta in dote la rivoluzione del famoso articolo 25 che è stato completamente riscritto e che, ad una chiara e lineare valutazione, sembra decisamente più performante e adatto ad affrontare il tema della ricostruzione. Il precedente, invece, finito al centro dello scandalo degli scandali aveva un’altra ratio. Che, diciamocelo, poi è stata calpestata sia dalla politica sia dall’opinione pubblica.
Il testo dell’emendamento: come cambia l’articolo 25
«PIANO DI RICOSTRUZIONE
Dopo l’art. 9 del DL 123/2019 sono inseriti i seguenti :
Art. 9 bis
Dopo l’art. 24 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 è aggiunto l’art. 24 bis :
ART. 24 bis
Ufficio speciale e Piano di ricostruzione
1.Ai fini della redazione del Piano di ricostruzione volto a regolare la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, sia con utilizzo delle medesime aree di sedime, ovvero previa parziale traslazione e/o delocalizzazione fuori sito, la Regione Campania costituisce un Ufficio speciale di ricostruzione. Con propri atti la Regione determina la dotazione organica dell’ufficio e le relative modalità di funzionamento, compresa l’eventuale articolazione territoriale.
Ai fini delle dotazioni di personale la Regione può avvalersi delle medesime procedure derogatorie previste per la costituzione degli uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 dall’art. 3 comma 1 del decreto legge 189/2016 convertito nella legge 229/2016.
Le risorse occorrenti sono poste a carico della contabilità speciale di cui all’art. 19 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130.
2.Per la pianificazione della ricostruzione nei Comuni dell’isola d’Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 trova applicazione la disciplina di cui all’art. 11 del DL 189/2016 convertito nella legge 229/2016.
A tal fine, con riferimento al citato articolo 11 :
a) per ufficio speciale s’intende l’ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ;
b) il parere di cui al comma 4 è reso dal Commissario straordinario di cui all’art. 17 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130.
c) il parere della conferenza permanente di cui al comma 4 è reso dalla Conferenza di servizi indetta e presieduta dalla Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del Ministero dei Beni culturali, dei Sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno;
d) il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 1 ed al comma 8 decorre dall’entrata in vigore delle presenti norme.
4.Il piano di ricostruzione assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all’art. 11 e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’art. 17 comma 3 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130.
Il Piano di ricostruzione disciplina gli interventi di recupero in sito con previsione di adeguamento delle infrastrutture viarie e adeguata dotazione di standards urbanistici in conformità alle norme vigenti. Per l’eventuale delocalizzazione degli immobili non ricostruibili in sito il Piano prevede, anche per interventi di edilizia sociale, prioritariamente il riutilizzo d’immobili esistenti secondo i principi di limitazione del consumo di suolo. Nella definizione del Piano di ricostruzione l’Ufficio speciale si raccorda con le strutture regionali e ministeriali impegnate nella redazione nel Piano paesaggistico regionale.
REGOLAMENTO URBANISTICO
Art. 9 Ter
L’art. 25 del Decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 è così sostituito :
ART.25
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, nel rispetto del regolamento urbanistico vigente, definiscono l’esito delle istanze relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data del 21 agosto 2017.
I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze, anche in deroga all’ordine di protocollo anticipandone l’esame e la definizione rispetto a quelle riguardanti edifici non danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017.
Ai fini di cui al precedente comma 1, la circostanza che l’edificio oggetto della istanza sia stato distrutto dal sisma o sia stato o debba essere, parzialmente o interamente, demolito per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità, non costituisce motivo ostativo all’ accoglimento della istanza stessa, nel rispetto degli altri limiti e delle altre condizioni dettati dalla legislazione di cui al precedente comma 1.
Per gli edifici di cui al comma 1, per i quali le istanze siano concluse con l’accoglimento, qualora la ricostruzione in sito sia in contrasto con le previsioni del Piano di Ricostruzione, anche in esito alla conclusione delle indagini geologiche e sismiche, il titolare avrà diritto a ricostruire un edificio, avente la consistenza plano-volumetrica corrispondente a quella sanata, anche con differente sagoma in altro sito in conformità alle previsioni del Piano di Ricostruzione.
Il titolare avrà diritto al contributo di ripartizione e ricostruzione commisurato alla consistenza plano-volumetrica dell’immobile come risultante anche per effetto dei titoli edilizi ottenuti in sanatoria. Il contributo di ricostruzione d’immobile non ricostruibile in sito può essere utilizzato dall’avente titolo:
a) per la ricostruzione di un immobile di equivalente consistenza plano-volumetrica di quello danneggiato dal sisma, in lotto edificabile singolo o ricadente in unità minima d’intervento comprendente più unità immobiliari, in conformità alle previsioni del Piano di Ricostruzione;
b) per l’acquisto di unità immobiliare già esistente e ricadente nel territorio di un Comune dell’isola d’Ischia, assentita ai sensi di legge.
Con Ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali d’incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa mediante acquisto di unità immobiliare esistente.
Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e’ sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze.
Le aeree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito dalla concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo destinazione ad uso pubblico per dotazione di standard urbanistici e adeguamenti viari in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione.
CESSAZIONE ATTIVITÀ
Art. 9 quater
Al comma 1 dell’art. 36 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto infine il seguente capoverso : “I contributi di cui al presente comma sono erogati anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso l’attività in conseguenza del sisma. Il Commissario straordinario adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i provvedimenti occorrenti per l’attuazione delle presenti disposizioni”.
La relazione illustrativa all’emendamento
Le presenti proposte emendative sono volte a colmare le lacune della vigente normativa sulla ricostruzione dei comuni dell’isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017. Nel contempo si propongono norme di limpida coerenza fra le procedure di definizione delle pratiche di adeguamento urbanistico e l’opera di ricostruzione, considerata la stretta connessione di tali problematiche.
Come è noto tale ricostruzione, a differenza degli eventi sismici avvenuti nel 2016 nel centro Italia, non ha avuto una disciplina legislativa propria, mediante un testo legislativo dedicato.
Ed invero, la relativa disciplina legislativa ha trovato frettolosa ospitalità all’interno del cosiddetto “ Decreto Genova “ , precisamente in sede di conversione parlamentare di detto Decreto. Precisamente, le norme su come fronteggiare l’evento sismico ischitano, sono contenute nella, legge 16 novembre 2018, n. 130, come introdotte in sede di conversione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109/2018. Dette norme presentano evidenti lacune, in particolare proprio con riferimento al decisivo tema della ricostruzione. Non può esistere ricostruzione senza un piano di ricostruzione. Correttamente tale tema è stato affrontato, per i Comuni del centro Italia interessati dal sisma del 2016, con un’articolata disciplina prevista dall’art. 11 della legge 229/2016. Qui, infatti, si definiscono elementi essenziali ai fini di conseguire un valido strumento urbanistico che regoli l’opera di ricostruzione: chi redige il Piano, chi lo approva , con quali garanzie partecipative, con quale rapporto con la concorrente materia paesaggistica. Di tutto questo per Ischia non c’è nulla. Proprio ad Ischia! Dove vige un “Piano Territoriale Paesaggistico”, approvato dal Ministero per i Beni e le attività culturali con Decreto dell’ 8 febbraio 1999(GU n.94 del 23-4-1999). È stata invece attribuita una generica competenza pianificatoria al Commissario Straordinario in palese contrasto con i principi fondamentali che regolano la materia del governo del territorio nel nostro ordinamento giuridico. E si tace sul rapporto fra pianificazione di ricostruzione e pianificazione paesaggistica, ignorando che il vigente Piano paesaggistico non può essere derogato dal Commissario Straordinario, ma richiede un doveroso raccordo con le competenze attribuite al Ministero dei beni culturali dal D. Lgs. n. 42/2004, nel quadro della collaborazione già in atto con la Regione Campania. In tale contesto la ricostruzione vera è in un vicolo cieco ed in tale condizione è destinata a restare se non si pongono urgenti rimedi. Le presenti proposte compiono a tale scopo la scelta più logica e sostenibile sul piano normativo: rendere applicabile il modello di pianificazione adottato dal legislatore per i Comuni interessati dal sisma del 2016 anche alla ricostruzione post sisma del 2017 ad Ischia. Naturalmente tale applicazione è prevista con gli opportuni raccordi normativi fra le due fattispecie. Vengono introdotte norme volte a garantire che i ristori per danni subiti dalle attività produttive siano non solo per limitazioni parziali dell’attività imprenditoriale in ragione del sisma, ma anche, ovviamente, per le aziende che siano state costrette ad interrompere in toto l’attività. Va poi sottolineato il fatto incredibile che per le zone di Ischia colpite dal sisma non è mai stato nemmeno dichiarato lo STATO DI EMERGENZA! Questo provvedimento, fondamentale per tutelare la popolazione colpita, nei diritti più elementari, deve essere immediatamente adottato, con procedimento di urgenza. Altresi, andrebbero introdotti ed applicati tutti quegli articoli, già presenti nei provvedimenti legislativi adottati per il sisma del Centro Italia (articoli: 20/21/46/47/48/49), che andrebbero a parificare la condizione oggettiva di fortissimo disagio dei cittadini delle zone terremotate nell’isola d’Ischia con gli abitanti colpiti da analoga calamità nel cratere del Centro Italia.
Ma giosi ferrandino non aveva detto che questo governo era più amico di Ischia?