martedì, Novembre 26, 2024

Terremoto. Ecco le procedure per la ricognizione delle infrastrutture

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato ed ufficializzato la “Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.”

Il documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L’obiettivo del documento è quello di favorire l’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all’articolo 9 dell’Ordinanza.

La procedura al momento non reca buone notizie per i tanti cittadini che hanno fatto ricorso alle procedure di condono per i propri immobili.

L’istante dovrà dichiarare se o meno l’immobile o l’attività commerciale danneggiate non siano state realizzate in difformità: “Che le attività economiche/produttive o le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge.”

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo.

Ma si tratta pur sempre di una prima indicazione e comunque di una autocertificazione. In ogni caso resta l’incertezza ed il dubbio.

Il sottoscrittore dell’istanza  prende infatti  atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Adempimenti che si dovrebbero fare (entro un termine perentorio come previsto dal disposto) senza esitare e senz avere dubbi nel dichiararsi, senza timore, condono o no, di beneficiare dei sostegni economici pubblici. Alla luce delle istanze si potrebbe avere anche una stima di massima dei finanziamenti necessari da richiedere a carico del  Governo nazionale al contrario se nessuno si presentasse per un qualsiasi “timore“ come dice un vecchio adagio il rimedio potrebbe essere peggiore del male.

“Entro novanta giomi dalla pubblicazione della ordinanza in questione la numero 00476 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riguardante i primi interventi urgenti, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione del patrimonio pubblico, privato e delle attività produttive  corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo. Le attività di ricognizione di cui parliamo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle. risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente“. Inoltre la ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui ordinanza 00476 si provvede, cosl come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, nel limite del primo stanziamento di euro 7.000.000,00.

 

A questo link potete scaricare la “Scheda_A Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico” e la “Scheda_C Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”.

IT

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