Questa è una storia di politica, edilizia, ditte compiacenti, tecnici ancor di più ed è un’offesa a quanti si sono visti demolire la propria abitazione perché sull’isola d’Ischia dovrebbe insistere un vincolo di “inedificabilità”.
Si racconta che questa “ditta” abbia penato parecchio prima di ricevere tutti gli atti autorizzativi, fino a quando non si è rivolta ad un tecnico che piaceva di più alla maggioranza di Forio. Una interferenza, questa, che ha prodotto anche il cambio della ditta edile e di conseguenza del tecnico.
Non staremo qui a chiederci dei tempi con cui hanno operato al Comune di Forio tra il 13 e il 14 agosto (vergognatevi!), ma ci limiteremo a raccontavi quello che la dr.ssa Valentina Rametta ha contestato a Maria Lacerra, Giovanni Trani, Nicola Regine, Salvatore Castaldi e Gianpiero Lamonica.
La speranza è che qualche investigatore voglia andare oltre i reati ambientali, anch’essi gravi, e inizi a chiedere in giro circa le interferenze politiche che influenzano la gestione dell’Ufficio tecnico. Sorvoliamo anche sulla storia che vuole un intero waterfront costretto a subire i gusti di certuni, ma questa è una debolezza politica e ci vorrà molto tempo per rimediare.
E veniamo a questa storia che sarà valutata, a questo punto, dal GIP e che, molto probabilmente, arriverà davanti ad un tribunale.
La storia vede come protagonisti i proprietari di un immobile sito in Via Baiola, a pochi passi dall’abitazione demolita di De Siano, il progettista e due tecnici del Comune di Forio.
UNA SFILZA DI ACCUSE
Le accuse vanno dai reati ambientali al falso.
Per Trani e Lacerra, «in concorso tra loro, in assenza del permesso di costruire (istanza presentata in data 24 settembre 2020) in adiacenza e prosecuzione del predetto edificio facente parte di un compendio immobiliare composto da un fabbricato ad uso residenziale con annesso spazio cortilizio ed una zonetta di terreno, ricadenti in zona R.U.A. e in zona di P.I. con vincolo di inedificabilità assoluta, oggetto di istanza di condono nr. 4670, presentata in data 1.4.1986 e accolta, con rilascio del titolo abilitativo in sanatoria n.14 del 12 luglio 2019, per le opere realizzate entro il 30 settembre 1983, comprendenti anche una tettoia e un reticolo di travi rovesce, realizzato peraltro in difformità agli elaborati tecnici del progetto strutturale, per la costruzione di un portico e dì una tettoia delle dimensioni, rispettivamente, di 16,00 mq e 23,00 mq, opere in relazione alle quali era già stata rilasciata il 20 ottobre 2020 l’Autorizzazione Paesaggistica n. 59/2020 e, solo successivamente, il 10 dicembre 2020, il Permesso di Costruire n. 15/2020, provvedimenti entrambi illegittimi e pertanto da considerarsi tamquam non esset», in quanto emessi in violazione del D.P.R. n. 380/01 e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale «secondo cui l’edificazione di porticati è consentita solo nei limiti del 15%, della Superficie Utile del manufatto in adiacenza al quale gli stessi devono essere edificati, limite ampiamente superato in quanto sull’edificio in questione insisteva già un altro porticato di mq 24, a fronte di un immobile delle dimensioni di 80 mq.; dell’art. 11 delle norme del P.T.P. dell’Isola di Ischia (NA), considerato che una significativa parte dell’intervento ricade nella zona di Protezione Integrale – P.I. – ove è prescritta l’inedificabilità assoluta».
Inoltre, «perché eseguivano le opere in un’area del Comune dì Forio ove è prescritta l’inedificabilità assoluta, opere in relazione alle quali era stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n. 59/2020, provvedimento quest’ultimo illegittimo e, pertanto, da considerarsi tamquam non esset, per le ragioni già esplicitate al capo precedente. E perché violavano la norma per le altre opere edili realizzate successivamente sul compendio immobiliare».
IL TECNICO “CACCIATO”
Questo il ruolo del tecnico, poi “cacciato”: Salvatore Castaldi si ritrova indagato quale progettista firmatario della relazione tecnica asseverata, della Relazione paesaggistica e dei grafici allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata all’UTC di Forio d’Ischia (NA) il 29.7.2019, prot. 24328, avente ad oggetto, previa demolizione di un’esistente tettoia di circa 22 mq., la realizzazione di un ulteriore portico in cemento armato di 16 mq. e di una tettoia lignea di circa 23».
Con Castaldi, Giovanni Trani, «per aver inoltrato la predetta richiesta di autorizzazione paesaggistica, istigatore della condotta illecita; hanno affermato in modo non veritiero che l’intervento (porticato e nuova tettoia) riguardava la “sostituzione di una già esistente tettoia di circa 30 mq.” per la quale era stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria n. 14/2019, (titolo che riguardava però una tettoia di 22 mq); ometteva di dare annotazione sui grafici delle seguenti opere edilizie, presenti nell’area e mai legittimate: un manufatto realizzato con struttura metallica, interamente verandato e con copertura in lamiere grecate coibentate; la recinzione sul lato sud ed ovest dello spazio cortilizio; a pavimentazione dello spazio cortilizio; asseveravano contrariamente al vero la conformità dell’immobile oggetto dell’intervento alla normativa urbanistica ed al RUEC vigenti nel Comune di Forio, circostanze false trattandosi di opere, che ricadevano in quella parte del centro abitato del Comune di Forio sprovvisto di strumento urbanistico e la loro realizzazione era disciplinata dal TUE che prevede che gli unici interventi consentiti sono quelli riportati di “manutenzione ordinaria”; “manutenzione straordinaria” e “restauro e di risanamento conservativo”, mentre l’intervento andava qualificato come un intervento di “nuova costruzione”; ricadevano sia sulla zona R.U.A. del P.T.P. dell’isola d’Ischia che su quella di Protezione Integrale – P.I., nella quale è prescritta l’inedificabilità assoluta; non erano conformi a quanto dettato dall’art. 5 (Parametri edilizi) del RUEC».
Ed ancora di falsità ideologica in certificati «perché, in concorso tra loro, Castaldi Salvatore quale progettista firmatario della relazione tecnica asseverata, della Relazione paesaggistica e dei Grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire inoltrata all’UTC di Forio, esecutore materiale; Trani Giovanni quale proprietario dell’immobile sito nel comune di Forio (NA), alla via Baiola nn. 145 – 147, che aveva inoltrato in data 24.9.2020 la predetta richiesta di permesso di costruire, istigatore della condotta illecita; attestavano falsamente nella Relazione Tecnica di asseverazione allegata alla richiesta di Permesso di costruire: “la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale ed alle altre norme in materia urbanistica, edilizia…”; “che le opere che il Sig. Trani vuole intraprendere riguardano essenzialmente la realizzazione di un piccolo porticato della superficie di circa 16 mq, in parte in sostituzione dì una già esistente tettoia della superficie di circa 30 mq… la tettoia verrà riadeguata e riqualificata”. Circostanze non veritiere in quanto la tettoia lignea preesistente, per la quale era stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria aveva una superficie di 22 mq, era stata prevista la demolizione della preesistente tettoia (e non la sua riqualificazione), con l’edificazione al suo posto, di un porticato».
ABUSO D’UFFICIO PER LAMONICA E REGINE
E veniamo all’abuso d’ufficio: «Perché in concorso tra loro: omettendo di dare annotazione sui grafici della presenza sull’area di ulteriori opere mai legittimate; Lamonica Gianpiero, quale Responsabile del V Settore Ufficio Tecnico del Comune di Forio d’Ischia, pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, da cui non risultano margini di discrezionalità, prescrive che “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”; omettendo di accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di costruire, ed in particolare di rilevare la presenza sul compendio immobiliare di opere abusive (un illegittimo manufatto, realizzato in struttura metallica, interamente verandato e con copertura con lamiere grecate coibentate, la recinzione su lato sud la pavimentazione con materiali di diversa natura e pezzatura) che emergevano chiaramente dalla documentazione fotografica integrativa trasmessa il 1 settembre 2020; qualificando, nella relazione istruttoria in materia urbanistica-edilizia del 30 gennaio 2020, l’intervento come manutenzione ordinaria e ristrutturazione edilizia; dichiarando che si trattava di immobile ricadente all’esterno del centro abitato; attestando che non vi erano motivi ostativi alla realizzazione del predetto intervento, senza tener conto che: su quel compendio immobiliare vi erano delle ulteriori opere mai legittimate; e che prima ottenere il rilascio del permesso di costruire, il Trani, aveva già eseguito dei lavori edili e precisamente: la demolizione della vecchia tettoia, lo sbancamento dell’area di sedime di quest’ultima e una parte della pertinente area, la realizzazione delle fondazioni in cemento armato del porticato e della contigua tettoia per circa 38 mq.
Regine Nicola quale Responsabile del VII Settore Ufficio.Tecnico del Comune di Forio, pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni, ometteva di accertare che la richiesta di compatibilità paesaggistica (riguardava: a) opere che ricadevano, secondo il P.T.P., sia sulla zona Rua (il porticato) che su quella di Protezione Integrale P.I. (la tettoia); b) un intervento su di un compendio immobiliare dove vi erano delle ulteriori opere mai legittimate e precisamente: un nuovo manufatto con struttura metallica contigua alla tettoia lignea, interamente verandato e con copertura in lamiere grecate coibentate; la recinzione dell’intero compendio immobiliare; la pavimentazione dello spazio cortilizio con materiali di diversa natura e pezzatura; attestava nella relazione tecnica illustrativa del 12 agosto 2020 (prot. n. 23830) la compatibilità paesaggistica del manufatto abusivo rispetto ai valori paesaggistici dell’area, senza tener conto che l’intervento ricadeva anche nella zona di Protezione Integrale – P.I. –ove è prescritta l’inedificabilità assoluta, proponendone il “provvedimento favorevole, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica,”, e rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 59/2020 del 20 ottobre 2020 per la “Realizzazione portico e tettoia” al fabbricato sito in Forio alla via Baiola nn. 145-147, e per l’effetto intenzionalmente procuravano a Trani Giovanni, quale proprietario dell’immobile sito in Forio alla via Baiola nn. 145-147 istigatore della condotta illecita e beneficiario dei provvedimenti illegittimi, l’ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 59/2020 del 20 ottobre 2020 e del Permesso di costruire, n. 15/2020 del 10 dicembre 2020, titoli necessari per a “realizzazione di un portico e di una tettoia adiacente ad un fabbricato esistente”».
FALSO IDEOLOGICO
Contestato anche il falso ideologico commesso da pubblico ufficiale: «Perché, in qualità di Responsabile del VII Settore – Servizio Tutela Paesaggistica del comune di Forio, pubblico ufficiale, in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un portico e di una tettoia, adiacenti all’immobile, sito in Forio alla via Baiola nn. 145-147 (Prot. n. 24328 del 29 luglio 2019), nella relazione istruttoria del 121 agosto 2020 (prot. n. 23830), attestava falsamente la compatìbilità paesaggistica dell’intervento progettato rispetto ai valori paesaggistici dell’area affermando che era conforme alle prescrizioni e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nel vigente P.T.P. dell’Isola d’Ischia riportando che l’intervento ricadeva solamente nella zona R.U.A. del P.T.P. dell’isola d’Ischia, attestazione ideologicamente falsa, in quanto interessava manufatti che ricadevano sia sulla zona RUA (il porticato) che su quella di Protezione Integrale – P.I. (la tettoia), ove in quest’ultima è prescritta l’inedificabilità assoluta».
Identica accusa anche per Lamonica: «Attestava falsamente che sì trattava di un intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, e che si trattava di immobile ricadente all’esterno del centro abitato e non vi erano motivi ostativi alla realizzazione del predetto intervento.
Attestazioni ideologicamente false, in quanto: a) l’intervento andava qualificato come un intervento di “nuova costruzione”; b) ì terreni ricadono all’interno del perimetro del centro abitato; c) su quel compendio immobiliare vi erano delle ulteriori opere mai legittimate; d) il limite del 15 % era stato già ampiamente superato».