Un’altra perla della politica di Casamicciola si aggrava sul disastro amministrativo, civile e sociale del comune termale. Questa volta la bocciatura, totale, arriva dal giudice per le indagini preliminari, la dottoressa Giovanna Ceppaluni che rigetta la richiesta di convalida del sequestro, per l’effetto dichiara la perdita di efficacia del sequestro seguito dalla P.G.; non accoglie la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. e ordina il dissequestro e la restituzione del manufatto agli aventi diritto.
Nell’ordinanza di non convalida del sequestro, il GIP mette in chiaro tutti gli errori commessi dal comune di Casamicciola.
Ma prima di vedere gli aspetti puramente giudiziari che danno ragione sia alla TIM sia ai Zelluso’s è opportuno fare un passaggio chiarificatore nei confronti dell’intera vicenda.
I responsabili del traliccio avevano comunicato al comune il 10 agosto le loro iniziative. Una comunicazione efficace tanto da resistere davanti al GIP. Le prime reazioni, però, arrivano solo il giorno dopo, l’11 agosto quando pubblichiamo la foto dell’installazione del traliccio e iniziamo a chiederci cosa stesse accadendo. Agitiamo il web, chiediamo informazioni al sindaco e, come spesso accade, dopo la nostra azione di resistenza i poteri, si avviano le attività delle pubbliche amministrazioni.
Il comune di Casamicicola mette il petto fuori, il sindaco alza i toni e accusa i gestori del podere (forse troppo amici di Giosi Ferrandino e troppo nemici di qualche “testa di casco” o di qualche “Quaglia” che agitano la maggioranza) e si firmano i primi atti.
Atti che, però, purtroppo, sono motivati male e hanno fatto la fine dei trac davanti al giudice che li ha letteralmente cancellati.
Ma è possibile che la politica non abbia avuto altri argomenti con cui dialogare cn gli Arcamone? Ce lo chiediamo perché, ad oggi, c’è il rischio di un ricorso al TAR destinato ad essere ad accolto e un bel contenzioso di risarcimento danni a favore del privato.
Dobbiamo rivivere le stesse scende dell’asilo della Sentinella e il comune deve essere esposto ad altri danni? Con la Diocesi, forse, i Casamicciolesi rischiano solo 100 mila euro. Con TIM e con gli Arcamone chi lo sa…
Ma leggiamo le parole, dure, del GI che ha esaminato la richiesta di convalida del sequestro eseguito dalla PG in data 12.08 e di emissione di decreto di sequestro preventivo, presenta dal PM in data 13.08 come integrata in data 17.08 con la trasmissione in forma cartacea del procedimento completo relativo ad un “traliccio /palo flagiato… per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile TIM”
Il giudice mette in evidenza la norma che rende il tutto legale. “Le opere descritte nel provvedimento di sequestro – per il GIP – rientrano nella espressa previsione dell’art. 87 del d.lvo 259/2003 che prevede “Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego”
Basta questo a far capire che il comune di Casamicciola ha sbagliato tutto. Ma il giudice va ancora di più profondo e rivela che “in proposito che la S.C. ha affermato che l’autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal d.lv 259/2003, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non necessità di un distinto titolo abilitativo ai fini edilizi.
Ed ecco la parola fine su tutto quello che ha scritto e comunicato il comune. Che magra figura.
Ma la dottoressa Ceppaluni, nel chiarire che “è stata allegata formate comunicazione depositata in data 10 agosto 2021 al Comune di Casamicciola recante l’indicazione della natura dell’installazione e dell’inizio attività secondo quanto prescritto dalla norma sopra richiamata” rilevato “che il sequestro è stato disposto per assenza dell’autorizzazione paesaggistica laddove non può ritenersi che nel caso in esame fosse necessaria trattando di un intervento meramente temporaneo e trovando, quindi, applicazione l’indicazione di cui all’art 2 drr 31/2017 allegato a che espressamente disciplina la deroga al regime autorizzatorio per opere meramente temporanee che non comportino modifiche dell’area”.
Un passaggio in più che mette in chiaro la vicenda.
A tutto questo, però, si aggiunge un altro aspetto che depone male in considerazione dell’agire del comune di Casamicicola.
Al netto delle prove sulla natura “meramente temporanea” viene fuori che il Comune è venuto meno ad un suo preciso compito. E che, forse, avrebbe potuto evitare di fare la magra figura di cui stiamo parlando.
E’ ancora la dottoressa che illustra cosa avrebbe potuto fare il comune di Casamicciola: “Le osservazioni contenute nel verbale di sequestro, inerenti il mancato rispetto delle prescrizioni del piano regolatore, ovvero i pericoli per la salute pubblica derivanti dalla attivazione dell’impianto ben potrebbero e dovrebbero essere valutati dall’ente adito nell’esercizio dei poteri di controllo di cui all’ 87 quater che prevede solo in caso di completamento della procedura del silenzio-assenso la possibilità di attivazione”
Ovvero: “2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente”. Il comune avrebbe potuto bloccare il traliccio facendo la sua parte, se ne esistevano i motivi e rispettando la norma. Invece? Invece si è forzata la mano, magari provando a salvaguardare solo l’interesse di qualche “vicino” e non si è guardato alla sostanza degli atti. Un altro caso Asilo? Altri soldi da regalare a qualche privato? Speriamo di no.
Non ho parole, posso solo dire che avevo previsto che la struttura sarebbe rimasta lì, che vergogna, tutto per il Dio DENARO.