Gaetano Di Meglio | La vicenda che abbiamo raccontato ieri e che vede coinvolti diversi dirigenti regionali e diversi imprenditori del mare serve come uno strumento per leggere, meglio, le dinamiche che hanno visto peggiorare, mese dopo mese e anno dopo anno, i nostri trasporti marittimi. I fatti contestati dalla magistratura e che hanno portato all’emissione di gravi misure cautelari personali non sono legati alla nostra isola in maniera diretta e la corruzione eseguita non riguarda servizi o altre utilità che ci vedono coinvolti, ma ci permette di accendere una luce sul sistema che gestiva i nostri rapporti.
Dall’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari, la dott.ssa Maria Luisa Miranda lo scorso 2 novembre 2022 estraiamo, in particolare, il profilo della dirigente Lorella Iasuozzo.
Non esprimiamo giudizi sulla colpevolezza o sull’innocenza penale della dottoressa ma alla luce del disastro dei nostri trasporti che, diciamocelo, le erano affidati, emergono delle evidenze di un modo operativo che non si possono accettare.
VICENDE STRETTAMENTE COLLEGATE AL RUOLO DIRIGENZIALE
Il giudice Miraglia, così si esprime in merito alla misura applica: ovvero l’interdizione dal pubblico ufficio, per la durata di anni 1 (uno) congiuntamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria territorialmente competente una volta al giorno, tra le ore 9.00 e le ore I 0.00 a.m., tutti i giorni della settimana.
“Quanto, invece, alla dirigente Iasuozzo Lorella, ritenuta responsabile dei reati di cui capi 1), 2), 3), 4), 31), se anche non continuativamente “monitorata” come i suoi sottoposti, è emerso essere pienamente coinvolta in molti degli episodi di corruzione in oggetto di questo procedimento. Emblematiche a suo carico sono le conversazioni da lei intrattenute con tale Gisella nel mese di agosto e settembre 2018 (rit 2199/18). Allo stato attuale ricopre l’incarico di dirigente di ruolo di amministrazione della Regione Campania, responsabile dell’Ufficio di Staff 50.08.91 – Funzioni di supporto tecnico operativo della Direzione Generale per la Mobilità. Nel suo caso però (va rammentato che il Pm chiedeva con la prima richiesta la custodia cautelare in carcere per alcuni reati e per i successivi, di cui alla ulteriore richiesta, l’obbligo di firma) alla luce della condotta in concreto accertata, allo stato, appare proporzionata, idonea ed adeguata la applicazione congiunta della misura interdittiva dalla sospensione (totale) dall’esercizio del pubblico servizio, per il termine di anni 1 (uno) – va applicato il termine massimo di durata massima prevista per le misure interdittive ex art 308 comma 2 c.p.p. – e quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria territorialmente competente, una volta al giorno, tutti i giorni della settimana. Al riguardo, in particolare, si deve rimarcare che le vicende sono strettamente collegate proprio al ruolo dirigenziale ricoperto dalla Iasuozzo. Consegue da quanto sopra, quindi, che la sospensione totale dall’esercizio del pubblico servizio, unitamente all’obbligo di presentazione quotidiano alla PG, appare allo stato, misura idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, venendo meno in radice “la possibilità” di reiterare la condotta, e al contempo adeguata ad assicurare un controllo quotidiano degli indagati da parte della PG”.
Leggendo ancora tra le 370 pagine ci sono alcuni tratti che, in qualche modo, ci riportano a problemi ischitani.
“IASUOZZO Lorella, nella sua qualità di Dirigente del predetto settore, turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire i requisiti richiesti per il rilascio delle concessioni demaniali di cui al capo A, condizionando la scelta del contraente da parte della Regione Campania. In particolare i menzionati pubblici ufficiali (di concerto con gli imprenditori suddetti), dopo aver rinviato per un lungo tempo l’avvio della procedura paraconcorsuale di valutazione (prevista a norma dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione, del! ‘art. 3 7 del Codice della Navigazione e dell’art. 3 comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 27.4.2011)”
Non importa tutta l’imputazione, quello che ci preme evidenziare è questo passaggio “dopo aver rinviato per un lungo tempo l’avvio della procedura paraconcorsuale di valutazione” al fine di condizionare la scelta del contraente. Non saremo noi a puntare il dito o a gettare ombre o sospetti, ma possiamo chiederci come è stato gestito il bando di gara per le corse notture destinate a Procida Capitale? Oppure, ancora, sempre senza voler puntare il diro contro qualcuno, ci dobbiamo domandare come sarebbe andata la questione sul rincaro dei biglietti e la lite con Maria Celeste Lauro per l’aliscafo delle 20. Serviva un carnet di biglietti per assicurare un servizio migliore? Chiediamo con rabbia.
Proviamo a cambiare ambito. Ricordate la vicenda dei cessi del porto di Casamicciola? Della concessione negata al comune a affidata alla Traspemar e del lunghissimo percorso constellato di figuracce al pontile Italia 90? Ricordate le proteste della Gestour per la biglietteria? Non faremo altri esempi, ma ci chiediamo se queste cattive gestioni regionali non possano essere paragonate a quanto accusa il giudice alla Iasuozzo quando scrive che “indicavano, tra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in concorrenza prodotta dalla società IL TIMONE Soc. Coop per l’assegnazione di un box biglietteria ubicato alla “radice” del molo Cassone del Porto di Amalfi, la necessità di dare priorità alla destinazione delle biglietterie medesime a quelle aziende che svolgevano il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) via mare (ossia le stesse aziende già titolari delle concessioni di biglietterie ormai scadute indicate al capo A), parametro che, invece, non risulta tra quelli indicati nel decreto dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 27.4.2011 “Disposizioni sulla concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime”.”
E, ancora “sospendevano il procedimento riguardante la domanda in concorrenza della POSITANO JET, assumendo di dover risolvere le questioni interpretative del decreto dirigenziale n° 10 del 25/02/2019 pubblicato sul Burc. nr. 12 del 04/03/2019 che, a sua volta, richiamava la legge fìnanziaria nr. 145 del 30/1212018 che aveva introdotto alcune disposizioni in materia di demanio marittimo di non chiara interpretazione”.
Sarà, forse, populismo e giustizialismo ma quello a cui abbiamo assistito in prima persona, in qualche modo, tra queste parole trova un po’ di giustizia. E, chissà, se la stessa dirigente fosse stata monitorata come i suoi sottoposti, chissà, forse avremmo scoperto anche altro.
Parliamo di altri elementi legati alle vie del mare, ma leggere certe accuse ci fa riflettere, anche, su quelle che sono state le dinamiche dei nostri trasporti marittimi carenti. Non a caso, la Iasuozzo si deve difendere dall’accusa che le viene imputata quando il giudice scrive che “nella sua qualità di Dirigente del predetto settore, per compiere atti contrari ai doveri del loro stesso ufficio, e in particolare per omettere di mettere a bando le concessioni demaniali marittime n. 65/11 e 66/11 (occupate abusivamente fin dal 2013), omettendo, altresì, di dichiararne la decadenza e, dunque, la conseguente messa a bando, approvando, senza l’espletamento di alcuna gara, il subingresso diretto nelle citate concessioni demaniali a favore della società AMALFI BOATS S.r.l., rappresentata da Flavio Palladino (e ciò sulla scorta di un atto di cessione di ramo d’azienda effettuato ad hoc), che subentrava alla società Giovanni Camera di Palladino Flavio & C Sas. – quest’ultima già cancellata da oltre due anni – ricevevano da Palladino Flavio, per il tramite dell’architetto Portoghese Aniello, una somma di danaro pari ad euro €1400, 00”.