Il difetto di notifica sulla variazione della rendita catastale lascia “in sospeso” i relativi avvisi di accertamento del Comune di Forio relativi all’Imu e alla Tasi di un albergo, peraltro risalenti al 2019 e riferiti all’anno 2014. E’ questo l’esito della ordinanza emessa dalla Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di Margherita Sodano contro il Comune di Forio, annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La CTP aveva dato torto alla contribuente che aveva subito impugnato gli avvisi di accertamento «in relazione al parziale pagamento delle imposte in questione, relative all’albergo La Scogliera in sua titolarità in virtù di “patto di famiglia” del 26.02.2009 con il quale il padre aveva trasferito la proprietà alle sue tre figlie Margherita, Giuseppina e Francesca».
I primi giudici avevano ritenuto «che, sebbene non vi fosse prova della notifica alla ricorrente della variazione avvenuta nell’anno 2010, parte ricorrente fosse pienamente a conoscenza della variazione della rendita catastale sottesa alla maggiore imposizione e successiva alla denuncia del dante causa della ricorrente, avvenuta a seguito di un mutamento dello stato dei luoghi dell’immobile già censito, attraverso la procedura DOCFA, in data 27.02.2008». E la CTR aveva confermato che «la notifica dell’atto impositivo ai fini Ici vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l’obbligo di impugnazione autonoma dell’atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, sicché, ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento, la contribuente avrebbe dovuto impugnare l’atto di rideterminazione della rendita, che, non avendovi la medesima provveduto, era divenuta definitiva».
INUTILE DIFESA DEL COMUNE
Nel ricorso per cassazione si deducevano due vizi, entrambi fondati sul difetto di notifica. Innanzitutto «per non avere la CTR considerato che la notificazione della rendita catastale era affetta da nullità, atteso che il messo comunale incaricato della notificazione non aveva indicato di aver effettuato le ricerche dei consegnatari, non attestando il mancato rinvenimento di questi, anteriormente alla consegna al portiere, né aveva indicato alcun numero di raccomandata che avrebbe dovuto provvedere ad inviare ai sensi dell’art. 139, quarto comma Cpc».
Con il secondo motivo «per avere la CTR, in risposta alla eccezione di omessa notifica della rendita, dato atto che la consegna era avvenuta nelle mani del portiere e rigettato l’eccezione, non motivando sul perché non fosse corretta la sua contestazione afferente la mancanza della prova di inoltro e spedizione della raccomandata informativa». La Cassazione ha accolto proprio quest’ultima censura, che assorbe anche la prima.
Rintuzzando innanzitutto il tentativo dell’Ente foriano di “difendere” quegli avvisi di accertamento: «Occorre premettere che la circostanza puramente fattuale, dedotta dal Comune nel controricorso, secondo cui la contribuente sarebbe ugualmente pervenuta a conoscenza, già in data antecedente al 2019 (allorquando le era poi stato notificato altresì l’avviso di accertamento impugnato nella presente sede), della nuova rendita attraverso l’acquisizione della visura catastale che indicava l’esatto ammontare della stessa e la data della sua decorrenza, non è stata presa in considerazione dalla CTR, ragion per cui non può essere analizzata nella presente sede».
LA RACCOMANDATA
Sulla questione fondamentale ovvero la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento Imu/Tasi, contenente la comunicazione della determinazione della rendita definitiva, «va evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento».
La norma infatti «fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine». Per tale motivo «la notificazione dell’atto impositivo, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa».
NOTIFICA NULLA
Specificando che l’omessa spedizione della raccomandata «costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario».
Come evidenziato nel ricorso, «In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve altresì dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione quando la relazione dell’ufficiale giudiziario ne sia priva».
Scendendo nel dettaglio, «in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario».
RICEVUTA DI SPEDIZIONE
Ancora: «Da ultimo, va rilevato che, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo. Solo con l’indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata è possibile identificare la raccomandata medesima e così effettuare la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario».
Tutte circostanze non verificatesi nel caso in esame e di cui non era stato tenuto conto nella sentenza di appello: «Orbene nel caso di specie, la CTR, dopo aver dato atto che sulla circostanza che la notifica fosse avvenuta vi era contestazione, si è limitata a rilevare che, in quel grado di giudizio, l’Ufficio aveva allegato la notifica della variazione all’appellante avvenuta il 29.1.2019 a mani del portiere e mai impugnata, senza prendere in considerazione le ulteriori doglianze formulate dalla contribuente e fornendo, per l’effetto, una motivazione del tutto lacunosa». Quella sentenza è stata dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in differente composizione. In sostanza la CTR dovrà nuovamente pronunciarsi analizzando con maggiore “attenzione” il ricorso. Intanto il Comune di Forio non può incassare i maggiori pagamenti.