venerdì, Settembre 20, 2024

Ufficio di Piano: appalto da 600mila euro per i servizi sociali, il Tar non concede la sospensione

Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Utenti fragili «… nel bilanciamento dei contrapposti interessi, della necessità di dare prevalenza a quello dell’Amministrazione anche per l’oggetto dell’appalto che riguarda la prestazione di servizi a favore di soggetti in condizione di fragilità…»

Gaetano Di Meglio | Il succulento appalto del valore di oltre 600mila euro per la gestione dei servizi per l’accesso, il funzionamento dell’Ufficio comune di Piano e il servizio sociale professionale dell’Ambito N 13 fa gola. E così la cooperativa risultata esclusa ha impugnato l’esito della gara dinanzi al Tar Campania, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione alla concorrente risultata vincitrice previa sospensione.
Alla gara avevano partecipato solo due concorrenti: “Socrate Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni Impresa Sociale Ets” con sede a Benevento ed “Eco Società Cooperativa Sociale Onlus” di Scafati. A metà marzo il rup Irene Orsino, coordinatore dell’Ambito, dopo aver già approvato i verbali della commissione, aveva proceduto all’aggiudicazione definitiva alla “Socrate Società Cooperativa Sociale Onlus per azioni Impresa Sociale Ets” per l’importo di 625.000 euro oltre Iva.

Ma la “Eco Società Cooperativa Sociale Onlus” ritiene che quell’aggiudicazione sia illegittima e l’appalto le spettasse. E così ha trascinato il Comune d’Ischia, in qualità di capofila dell’Ambito N 13, e la cooperativa “rivale” innanzi ai giudici amministrativi.
Chiedendo l’annullamento in toto degli atti relativi alla gara previa sospensione dell’efficacia. Un lungo elenco, ad iniziare dalla «determinazione n. 471 del 14.3.2023 con la quale il Responsabile del Servizio 4 del Comune di Ischia aggiudicava alla Socrate Soc. Coop. Soc. Onlus per azioni Impresa Sociale Ets la gara avente ad oggetto la “procedura aperta mediante il ricorso al Mepa per l’affidamento dei servizi per l’accesso e il funzionamento dell’ufficio comune di piano e del servizio sociale professionale mediante procedura aperta tramite R.D.O. SU M.E.P.A; della determinazione n. 280 del 14.2.2023 con cui venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicata provvisoriamente la procedura in favore della Socrate Soc. Coop. Soc. Onlus per azioni Impresa Sociale Ets; dei verbali tutti della procedura aperta ivi compresi, nello specifico, il verbale di gara n. 1 del 14.2.2023, nella misura in cui la S.A., verificata la documentazione amministrativa dei concorrenti, non ha provveduto ad escludere la Socrate Soc. Coop. Soc. Onlus per azioni Impresa Sociale Ets ed il verbale n. 2 del 14.2.2023 in quanto la Commissione di gara ha attribuito un punteggio aggiuntivo all’offerta dell’aggiudicataria non vagliando la totale incapienza ed insostenibilità delle migliorie proposte; del verbale di comprova dei requisiti del 14.3.2023 con cui il rup ha concluso con esito “positivo” la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria; della nota del 27.3.2023 con cui il rup ha riscontrato negativamente l’istanza di rettifica della graduatoria della Eco Società Cooperativa Sociale Onlus confermando il corretto operato del rup e della Commissione di gara; per quanto occorra, del Bando e Disciplinare di gara; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche di quelli di cui si ignorano estremi e contenuti parimenti lesivi».

DECLARATORIA DI INEFFICACIA

In sostanza per la ricorrente sia la commissione che il rup avrebbero “sorvolato” su diverse criticità, a tutto vantaggio della cooperativa beneventana.
Al Tar si chiede anche «la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, nella misura in cui non ricomprende la società ricorrente; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della Eco Società Cooperativa Sociale Onlus provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia».
Sia il Comune d’Ischia che la “Socrate Società Cooperativa Sociale Onlus” si sono costituiti in giudizio. La posta in gioco è alta, in particolare per la coop aggiudicataria!
Il collegio della Sesta Sezione del Tar Campania, presieduto da Santino Scudeller, in questa fase ha esaminato la sola istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, respingendola.

L’ORDINANZA DI RIGETTO

Nell’ordinanza se ne spiegano i motivi: «Rilevato che le opportune misure cautelari possono essere disposte solo in ipotesi di estrema gravità ed urgenza e che il giudice, nella decisione cautelare, tiene conto di quanto previsto dagli art.121 comma 1 e 122 c.p.a. e delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione».
Decidendo che sono prevalenti gli interessi pubblici del Comune, avendo l’appalto ad oggetto prestazioni sociali: «Ritenuto, impregiudicata ogni questione, che non sussistano i presupposti per sospendere gli effetti dell’atto impugnato in considerazione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, della necessità di dare prevalenza a quello dell’Amministrazione anche per l’oggetto dell’appalto che riguarda la prestazione di servizi a favore di soggetti in condizione di fragilità, tenuto conto inoltre che la durata prevista del contratto di appalto non preclude in astratto la possibilità di un eventuale subentro della ricorrente e che, in ogni caso, l’interesse della ricorrente è di natura economica e come tale potrebbe essere ristorato anche per equivalente».
In sostanza, in caso di decisione di merito a lei favorevole, la “Eco Società Cooperativa Sociale Onlus” non subirebbe alcun danno dalla mancata sospensione dell’appalto. Mentre l’interesse generale è quello di evitare una interruzione dei servizi sociali.
L’udienza per la trattazione del merito è stata comunque fissata a breve, per il prossimo 12 luglio. Compensando le spese della fase cautelare.
In estate si dovrebbe dunque sapere chi sarà l’effettiva aggiudicataria del ricco appalto.

1 COMMENT

  1. Per la serie
    Esopo news

    All’applauso rivolto al collegio della Sesta Sezione del Tar Campania, presieduto da Santino Scudeller, per la motivazione del respingimento del provvedimento impugnato, fa seguito una domanda semplice semplice: “Possibile che in Italia non ci siano uffici pubblici capaci di effettuare gare, concorsi ecc. senza che ci siano vizi di forma o di contenuto che ne consentano l’impugnazione?”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos