Gaetano Di Meglio | Sindaci, cittadini, uomini di strada, uomini del web sono tutti concentrati a minimizzare l’effetto terremoto perché, in un questa maledizione che ha colpito gli ischitani, se affermiamo che abbiamo avuto il terremoto siamo nemici dell’isola. Perché, se non diciamo che i giornalisti hanno fatto sciacallaggio mediatico, siamo nemici dell’isola. E’ il caso di dire che il mondo gira anche in un altro modo.
Fino ad oggi, purtroppo, nessuno ha ancora alzato il dito e la voce su quella che deve essere la più grande e urgente, azione politica dell’isola d’Ischia: la ripartenza.
Una ripartenza che abbia una direttiva verso la ricostruzione dei territori di Casamicciola e Lacco Ameno e un’altra, quella forse più difficile, che possa permetterci di ripartire dal terremoto e darci una dimensione turistica diversa.
Non mi dilungherò, ma oggi, con la scusa del terremoto possiamo mettere in campo la prima vera e propria azione di marketing territoriale che ci consenta di riposizionarci su un altro mercato. Vogliamo davvero uscire dalla morsa del low cost? Vogliamo davvero riprenderci il ruolo di meta turistica leader: bene, abbiamo l’occasione per disegnare un nuovo concetto di Ischia e, trasformare questa Ischia nata da sola e senza guida (non solo edilizia ma anche imprenditoriale) in una destinazione turistica moderna, d’avanguardia e di primo piano. Si, ripartendo dai danni del terremoto e dall’urgenza di dover risalire la china. Dobbiamo identificare nuovi mercati, scegliere nuove strategie e, soprattutto, dettarci nuove regole. Ma questo articolo ha un altro, importante, scopo. Aggiungere sulla scrivania vuota della politica ischitana una priorità: il terremoto.
I sindaci hanno già iniziato a litigare sui passi da compiere per affrontare il problema del post terremoto. Il 29 agosto dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri nel quale dovrebbe essere identificato lo stato di calamità o di emergenza per le zone che interessate dal sisma.
Di questo atto, che per Amatrice è il “Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1) , recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ci interessano, oggi, focalizzarci su due articoli in particolare: il numero 5 e il numero 45.
Il primo riguarda la “Ricostruzione privata”, il secondo il “Sostegno al reddito dei lavoratori”. Una materia molto delicata che merita la massima attenzione e che, senza errori, deve tener conto della particolarità dell’isola d’Ischia: del nostro turismo, delle dinamiche lavorative, assunzionali e di prestazioni lavoro che formano la nostra economia. Una forte rappresentatività regionale e governativa è necessaria per poter partecipare, non come meri uditori ai tavoli delle decisioni.
Ma vediamo nel dettaglio la legge cosa prevede per l’Umbria. Una base di partenza che ci deve servire per iniziare ad affilare le armi e poter calibrare, bene, le richieste al governo.
Sostegno ai lavoratori
Vediamo la legge varata nel 2016 cosa prevedeva per i cittadini colpiti dal sisma e che, speriamo, i nostri politici possano rivendicare con forza per noi.
È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore :
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a) , impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico. 2. L’indennità di cui al comma 1, lettera a) , è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b) , per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. L’onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro , per l’anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008 , n. 185, convertito con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52 . 5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle fi nanze ed i Presidenti delle Regioni.
Ricostruzione privata ripristino del patrimonio danneggiato
Ai fini dell’applicazione dei benefìci e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni di- rette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i princìpi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e defi nire le relative procedure e modalità di attuazione;
Tipologie di intervento e danno conseguenti
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fi no al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografi che e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
FINANZIAMENTI
3. I contributi di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana
Siamo tutti concordi nel dire che il terremoto e’ stata una grande sciagura,ma nel contempo leggo che nel week-end so arrivti 20.000 turisti (x fortuna) quindi di quale emergenza turista si parla?pensiamo ad Amatrice……..