Gaetano Di Meglio | I giudici della seconda sezione penale del TAR Campania nella composizione Paolo Corciulo, Presidente, Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore e Germana Lo Sapio, Primo Referendario hanno emesso il dispositivo di sentenza sul ricorso di Domenico De Siano contro l’elezione del sindaco Giacomo Pascale.
Il dispositivo, di cui si attendono le motivazioni, recita: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie i ricorsi incidentali e respinge il ricorso principale.”
Al netto delle valutazioni del caso che senza leggere le motivazioni è impossibile fare, al momento non si può che leggere questa senza come una vittoria secca per Pascale. Il tribunale, in poche parole, ha rigettato il ricorso presentato da De Siano ed ha accolto quello presentato dalla difesa di Pascale. Una doppia sconfitta, al momento, per il senatore di Forza Italia, se consideriamo quella delle urne.
Si chiude qui, per ora, questa parentesi che sarà discussa, sicuramente, al Consiglio di Stato. Non è la prima volta che, infatti, il giudizio del TAR venga capovolto dai massimi giudici amministrativi.
Anche se la decisione del Tribunale ci lascia un paio di interrogativi. Il primo è quello relativo alla parola “respinge”. Respinge, nei giudizi al TAR, vuol dire “entrare nel merito”. E, allora, come si fa senza disporre un’istruttoria senza la verifiche delle schede? Ci troviamo davanti ad una pronuncia molto singolare.
Perché, se è vero, che vengono respinte le tesi della difesa di De Siano, al tempo stesso, non viene data “risposta” neanche al ricorso incidentale proposto da Pascale. La difesa di Pascale, infatti, chiedeva la correzione del risultato elettorale e la conseguente “aggiudicazione” del voto al primo turno.
Ma per tutto questo, dobbiamo attendere le motivazioni. Per ora, per Giacomo Pascale, è Natale da Sindaco.
LE RAGIONI DI PASCALE NEL RICORSO ACCOLTO DAL TAR
Prima di tutto, nella Sezione n. 1, è stato illegittimamente assegnato un voto in favore della Lista n. 1, malgrado la assenza di crocesegno di lista ed espressione di preferenza per tale “Silvio Ernesto”, nominativo che non è presente tra i candidati consiglieri, ma addirittura cittadino iscritto nelle liste elettorali (dei votanti) del Comune di Lacco Ameno. Il Seggio, attraverso una inammissibile interpretazione “creativa”, tuttavia, ha illegittimamente attribuito tale voto alla Lista n. 1, addirittura assegnando preferenza in favore di un distinto candidato – consigliere Aniello Silvio. Ma gravi e plurimi sono gli errori! La espressione di preferenza in favore di soggetto non candidato, prima di tutto, non consente di risalire con certezza alla volontà effettiva di un elettore. Subito dopo, anche a valorizzare la identità del cognome, indicato con il candidato della Lista n. 1, la indicazione di un diverso nome di battesimo integra quantomeno segno di riconoscimento che, in ogni caso, esige un annullamento del voto.
Del pari, sempre nella Sezione n. 1, è radicalmente illegittima la attribuzione di ulteriori 2 voti alla Lista n. 1 che recano scritta “Antonio Monti detto Pacchiana” mediante evidente tratto di matita ricalcato equivalente ad un grassetto! Si tratta di una tipica espressione grafica, evidentemente inutile, ma finalizzata solo alla chiara volontà di un elettore di fare riconoscere il proprio voto, con conseguente nullità.
È illegittima sempre nella Sez. n. 1, per finire, la assegnazione di un ulteriore voto alla Lista n. 1, contenente crocesegno su entrambi i contrassegni di lista e preferenza scritta per “Di Meglio Antonio”. La doppia espressione di voto in corrispondenza di entrambi i simboli di lista, all’evidenza, rende tale espressione di voto equivoca e, dunque, oggetto di annullamento. Ma sussiste anche un assorbente profilo di evidente contraddittorietà. Nel corso dello stesso scrutinio, infatti, è emersa una ulteriore scheda che recava identico crocesegno, su entrambi i contrassegni di lista e voto di preferenza, per il candidato consigliere della Lista n. 2 “Piero Monti”. Il Seggio Elettorale, tuttavia, questa volta, sorprendentemente ha ritenuto tale voto nullo, senza fornire motivazione e, soprattutto, senza specificare il contrapposto metro di giudizio, malgrado la sostanziale identità con il voto descritto, in precedenza, all’opposto, dichiarato valido in favore della Lista n.1.
Delle due l’una. O entrambi i voti sono nulli e, dunque, il voto attribuito alla Lista n. 1 deve essere annullato; ovvero, entrambi i voti sono validi e, quindi, il voto annullato alla Lista n. 2 deve essere correttamente attribuito alla Lista n. 2.
Nella Sezione n. 2 sono stati illegittimamente assegnati, in favore della Lista n.1, due voti che invece andavano sicuramente annullati. Il Seggio ha assegnato indebitamente alla Lista del De Siano, infatti, un voto, che reca crocesegno sulla Lista n.1 e preferenza per tale “Sal Castagna” in luogo di Salvatore Castagna. La scelta di trascrivere il nome del candidato consigliere, in modo incompleto (Sal), all’evidenza, integra un chiaro segno di riconoscimento che rende nullo il voto di lista. È stato indebitamente assegnato, ancora, un ulteriore voto alla Lista n. 1, che presenta preferenza per tale “Maria Grazia Di Scala”. Si tratta di una espressione di voto in favore di un candidato inesistente, che integra chiaro segno di riconoscimento, con radicale nullità del voto, illegittimamente assegnato alla Lista n. 1. Nella Sezione n. 3 sono stati illegittimamente assegnati alla Lista n. 1 almeno 4 voti, che non recano crocesegno sul Simbolo di Lista e riportano solo la scritta “Monti” in corrispondenza del riquadro di preferenza della Lista 1. Sta di fatto, però, che nelle due contrapposte Liste, risultano candidati ben 2 consiglieri, per ciascuna Lista, con il cognome Monti (Lista 1: Monti Antonio e Monti Carmine; Lista 2: Monti Pietro e Monti Carmela). La assenza di crocesegno (in corrispondenza di una delle due Liste) e la impossibilità di riferire la preferenza “Monti” ad uno dei quattro candidati consiglieri, che ricadono in due liste contrapposte, rende assolutamente equivoca la volontà dell’elettore e, dunque, nullo il relativo voto (ben 4 voti da sottrarre alla Lista n. 1). La apposizione del cognome (Monti), all’interno del riquadro di preferenza della Lista n. 1, infatti, non può integrare elemento di sicura riferibilità del voto ad una delle due Liste contrapposte, trattandosi di una indicazione dubbia, per la pluralità dei candidati, con lo stesso cognome, presenti in entrambe le Liste tra loro contrapposte, generando una assoluta incertezza sulla effettiva volontà di un elettore. Ben 4 schede, dunque, sono state illegittimamente assegnate alla Lista n. 1 e sicuramente vanno annullate per evidente ambiguità – equivocità della volontà dell’elettore. È illegittima nella stessa Sezione n. 3 anche la assegnazione di un voto, in favore della Lista n. 1, che reca indicazione nel riquadro di preferenza per tale “Regine De Luise”. Tale modalità di espressione del voto integra segno evidente di riconoscimento avendo tale elettore indicato il cognome di 2 distinti candidati “Regine” e “De Luise” con il chiaro intento di “segnalare” la sua scheda. Tale voto, in favore della Lista n. 1, dunque, deve essere sicuramente annullato.
Sono stati assegnati illegittimamente alla Lista n. 1, nella Sezione n. 3, ulteriori 6 voti, che riportano inammissibili segni di riconoscimento e precisamente: – 1 scheda, reca nel riquadro della Lista n. 1, la espressione “Moti A”, scritta su due righe; – 1 scheda che riporta la scritta “Polito Monti Antonio”; – 1 scheda che contiene la espressione “Domenico De Siano” su un rigo e “De Siano” sul rigo sottostante; – 1 ulteriore scheda che reca la preferenza per “Domenico De Siano” (Candidato Sindaco e non consigliere); – 1 scheda che reca preferenza per “Salvatore Castaldi” (candidato del tutto inesistente); – 1 scheda che richiama la espressione di preferenza in favore di tal “Domenico Silvio”, candidato inesistente. Tali 6 voti, all’evidenza, sono da rimuovere per evidenti riferimenti a candidati inesistenti, ovvero inammissibili – superflue ripetizioni del candidato Sindaco che, senza dubbio, rivelano la volontà inequivoca di un elettore di rendere riconoscibile il proprio voto. È illegittima, per finire, la attribuzione di un voto alla Lista n. 1 che, invece, reca segno obliquo, nel Contrassegno della Lista n. 2 ed una illeggibile preferenza nel riquadro della Lista n. 1. È principio fermo, infatti, che la espressione del voto di lista ha carattere prevalente, su ogni differente o diversa indicazione di preferenza di un Candidato Consigliere. Di guisa che, per il principio di conservazione, deve essere salvaguardato il voto di Lista ma dichiarata la inefficacia delle preferenze, per candidati consiglieri, non appartenenti alla Lista votata. Il voto illegittimamente assegnato alla Lista n. 1, dunque, va sottratto a tale lista ed assegnato, invece, alla Lista n. 2. Tale voto, in subordine, deve ritenersi, al più, nullo per perplessità – equivocità, non potendosi risalire, in modo inequivoco, alla volontà dell’elettore con ulteriore necessità di annullamento di 1 voto assegnato alla Lista n. 1.
IL CASO DELLA SEZIONE 3. E IL DUBBIO SUL BALLOTTAGGIO
La ricostruzione delle operazioni di scrutinio nella Sezione n. 3 dà conto della illegittima modifica del risultato elettorale, attraverso rettifica di 435 preferenze, effettivamente conseguite dalla Lista n. 2, all’interno di tale Sezione (n. 3), con trascrizione nel Verbale di Seggio solo di 434 voti. 9.1 – I voti conseguiti dalla lista n.2 (Il Faro), in tale seggio (n.3), all’esito delle operazioni di scrutinio, sono stati dichiarati in 435 preferenze, opportunatamente annotate all’interno della Tabella di Scrutinio alla presenza dei rappresentanti di lista. Il Verbale delle Operazioni di Seggio (n. 3), successivamente redatto dalla Commissione, invece, ha trascritto immotivatamente ed assegnato solo 434 voti (alla Lista n. 2), anziché i 435 annotati nelle Tabelle di Scrutinio. Le 435 preferenze (e non 434) della Lista n. 2, in tale Seggio (n. 3), per di più, trovano autorevole conforto (principio di prova) nella riproduzione audiovisiva degli scrutini, pubblicata su “Pagina” Facebook della Testata Giornalistica “Il Dispari”, dalla quale risulta chiaramente che gli scrutatori, prima, esclamano più volte e con tono inequivocabile il numero di 435 voti per la Lista n. 2, poi, procedendo alla conseguente annotazione all’interno della tabella di scrutinio di tale dato (si cfr. il video delle operazioni, minuto 28:15 e seguenti…
Di qui emerge la necessità di acquisire, in via istruttoria, le Tabelle di Scrutinio relative al Seggio n.3, le Liste Elettorali dei votanti ed il totale delle schede assegnate alla Lista n. 2 che provano inconfutabilmente l’errore di trascrizione o addirittura una manipolazione elettorale! Le gravi irregolarità, finora denunciate, trovano autorevole conferma anche nella allarmante discrasia, riscontrata a seguito di accesso agli atti delle operazioni elettorali. È emerso infatti nella Sezione n. 3 che non vi è corrispondenza tra numero dei votanti riportati nel Verbale delle Operazioni e numero dei votanti comunicato dal Presidente di Seggio (n. 3) all’Ufficio Elettorale Comunale. Il Presidente di Seggio (n. 3), all’esito di chiusura delle votazioni, con comunicazione n. 8 del 21.09.2020, infatti, ha trasmesso all’Ufficio Elettorale Comunale i seguenti dati sulle affluenze alle urne: totale degli “elettori maschi” che hanno votato nella Sezione n.3: 422; totale degli “elettori femmine” che hanno votato nella Sezione n. 3: 430; – totale complessivo dei votanti della Sezione n.3: 852 (422 + 430). Senonchè, nel Verbale della Sezione n. 3 (pag. 50), emergono dati discordanti riepilogativi dello scrutinio e precisamente: – Voti Validi: 835; – Schede Bianche: 7; – Schede Nulle: 8; – Schede Contestate e Non Assegnate: 1; – Totale Complessivo dei votanti della Sezione: 851 (835+7+8+1).
Il numero complessivo delle schede votate dagli elettori riportate nel Verbale delle Operazione di Seggio (851) non corrisponde, all’evidenza, al numero dei votanti che lo stesso Presidente di Seggio aveva precedentemente comunicato all’Ufficio Elettorale Comunale (852). Tale circostanza conferma, all’evidenza, una intervenuta correzione delle preferenze (conseguite dalla lista n. 2 nella Sezione n. 3), in sede di trascrizione dei risultati, all’interno del verbale. Tale irregolarità, per di più, è stata prontamente rilevata dal Rappresentante di Lista (Sig. De Luise Vincenzo) e dal Candidato Leonardo Mennella, nei confronti della Commissione di Scrutinio, chiedendo che venisse riesaminata la Tabella di Scrutinio della Sezione n. 3. Tale richiesta, incomprensibilmente, tuttavia, è stata ignorata dando conto della carenza di garanzia e correttezza del procedimento elettorale e della genuinità degli esiti della competizione. Tale vizio viene dedotto in termini correttivi in favore della Lista n. 2 ovvero, in subordine, quale vizio caducante delle operazioni elettorali nel Seggio n. 3 per mancata corrispondenza tra votanti e schede votate espressamente prescritto quale causa di nullità dell’art. 67 d.p.r. 570/60.ù
LE OPERAZIONI “VIZIATE” NELLA SEZIONE 4
Le operazioni elettorali, per di più, sono viziate anche nella Sezione Elettorale n. 4.
La Lista n.2 collegata al Pascale, anche in tale Sezione (n. 4), si è vista indebitamente privata di un voto (decisivo). Nella tabella di scrutinio, infatti, i voti assegnati alla Lista n. 2 originariamente risultavano 440. Senonchè, nel verbale di Sezione, successivamente redatto, sono stati riportati solo 439, voti in favore della Lista n. 2, senza annotazione alcuna di eventuali sopravvenute ragioni di modifica dei risultati elettorali. Emerge una grave discrasia, anche in tale Seggio (n. 4), tra il numero dei votanti comunicato all’Ufficio Elettorale Comunale ed il numero dei voti complessivamente espressi (validi e non) trascritto nel verbale delle operazioni elettorali. Il numero dei votanti comunicato all’Ufficio Elettorale Comunale è il seguente: totale degli “elettori maschi”: 434; totale degli “elettori femmine”: 475; totale complessivo dei votanti della Sezione: 909 (434 + 475). Il Verbale della Sezione n. 4 (pag. 50), diversamente, riporta: Voti Validi: 880; Schede Bianche: 11; Schede Nulle: 12; Schede Contestate e Non Assegnate: 5; Totale Complessivo dei votanti della Sezione: 908 (880+11+12+5). Emerge una radicale discrasia, ancora una volta, del numero dei votanti (908 o 909) all’interno di un Seggio (n.4), che conferma l’indebita sottrazione di un ulteriore voto della lista n. 2 anche in tale Sezione. Tale vizio viene dedotto in termini correttivi in favore della Lista n. 2 ovvero, in subordine, quale vizio caducante delle operazioni elettorali nel Seggio n. 4 per mancata corrispondenza tra votanti e schede votate espressamente prescritto quale causa di nullità dell’art. 67 d.p.r. 570/60.