Il fabbricato, occupato da tre nuclei familiari, doveva essere sgomberato ieri 13 dicembre e poi demolito.
Almeno così era scritto nel provvedimento della Procura Generale che, però, ha ritenuto di differire le operazioni a data successiva al 10 gennaio 2023 (non oltre il 31 gennaio 2023), anche a seguito di una nota del comune che rappresentava che all’interno dell’immobile vivevano dei minori e che per Ie famiglie interessate non era stato ancora reperito un idoneo alloggio alternativo.
Intanto ieri si è anche discusso innanzi alla Corte di Appello di Napoli l’incidente di esecuzione presentato, per conto del condannato, dall’avvocato Bruno Molinaro.
L’avvocato, tra le varie questioni oggetto di esame, ha anche sollevato quella della inammissibilità della iniziativa demolitoria per violazione del Codice degli Appalti, avendo la Procura, quale Stazione Appaltante, proceduto ad affidamento diretto dell’incarico alla impresa designata senza avere preventivamente espletato una pubblica gara o, comunque, una regolare procedura negoziata nel rispetto del c.d. “principio di rotazione”, e tanto sebbene l’importo della demolizione fosse stato stimato in euro 164.000 circa.
La Procura, nel parere depositato, ha sostenuto che il protocollo relativo alla disciplina delle demolizioni approvato nel 2018 esclude in materia ogni procedura concorsuale e che in ogni altro distretto giudiziario d’Italia si procede allo stesso modo, in applicazione di quelle norme del codice di procedura penale che disciplinano l’affidamento degli incarichi, ad opera del Pubblico Ministero, ai consulenti tecnici, ovvero agli ausiliari del giudice.
L’avvocato Molinaro ha replicato obiettando che la fattispecie non può essere regolata mediante applicazione del codice di procedura penale, in assenza di una specifica disposizione sul punto, non prevedendo, peraltro, il sistema alcuna equiparazione né analogie tra la figura del consulente tecnico e quella dell’impresa di demolizione, trattandosi di soggetti notoriamente diversi, il primo con competenze specifiche su temi complessi sotto il profilo tecnico che il magistrato non è in grado di affrontare se non con l’ausilio, appunto, di un esperto, il secondo con mera qualificazione idonea al compimento di un’attività materiale quale è quella della demolizione, da effettuarsi in sicurezza e nel rispetto delle norme che ne disciplinano la esecuzione.
L’avvocato Molinaro ha anche chiesto ai giudici, in caso di mancata adesione alla prospettazione difensiva, di formulare istanza di RINVIO PREGIUDIZIALE della questione relativa alla eccepita inapplicabilità del codice di procedura penale alla Corte di Giustizia dell’UNIONE EUROPEA, che ha il compito di interpretare il diritto dell’U.E. per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri.
A sostegno della richiesta, l’avvocato ha, in particolare, richiamato le norme che prevedono l’applicabilità dei principi di concorrenza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ai lavori pubblici, nel novero dei quali rientrano certamente anche i lavori di demolizione giudiziale che vedono agire come stazione appaltante la Procura della Repubblica o la Procura Generale presso la Corte di appello, a seconda dei casi.
In queste situazioni, secondo l’avvocato Molinaro, è impensabile procedere all’affidamento diretto dell’incarico, essendo necessaria la gara o quantomeno la procedura negoziata con preventivi inviti per lavori di un certo importo.
La Corte si è riservata di decidere, dopo che lo stesso avvocato Molinaro ha insistito anche per la sospensione dell’abbattimento al fine di evitare quanto verificatosi in un altro caso a Napoli, in cui la Cassazione gli aveva dato ragione nonostante, nelle more del procedimento, la demolizione fosse già stata eseguita dalla Procura Generale, a tanto legittimata da una illegittima ordinanza della Corte di appello in seguito annullata dalla Suprema Corte.
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